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Diritto di critica | November 20, 2024

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Cyberstalking, cos'è e come difendersi - Diritto di critica

Scritto per noi da Barbara Indovina*

Con il termine stalking si indica un atteggiamento persecutorio da parte di un soggetto verso un altro tale da ingenerare uno stato perdurante di ansia e paura per la propria incolumità: il termine deriva dall’inglese “to stalk” lett. “molestare ossessivamente, perseguitare” che, dal punto di vista etimologico, è un vocabolo proprio della caccia, dell’appostamento, di quell’avvicinarsi di soppiatto tipico dell’attività venatoria.

Il legislatore italiano nel 2009 ha introdotto l’art. 612-bis del codice penale rubricato come “atti persecutori” che punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Un intervento normativo di fondamentale importanza in grado di stabilire pene severe con la conseguente applicabilità di misure cautelari per quelle condotte denominate, appunto, stalking, così odiose ed insidiose tali da incidere irrimediabilmente nello stile di vita del soggetto molestato.

Generalmente lo stalking si manifesta con l’invio di numerosi sms, lettere, mail e telefonate o, addirittura con la commissione di atti vandalici (danneggiamenti, sfregi all’autovettura o anche scritte sui muri) che degenerano talvolta in aggressioni fisiche. Lo stalker spesso pedina la vittima comparendo nei pressi dell’abitazione o del luogo di lavoro, ossessionandola con la propria presenza fino a ingenerare uno stato pressoché continuo di insicurezza e di ansia.

Il programma televisivo “Le Iene” mercoledì scorso in prima serata ha mandato in onda un servizio raccontando la storia di Benjamin Esturgie, ragazzo di 30 anni francese, che da ben 4 anni perseguita una donna olandese di 50 anni residente a Perugia. La donna, madre di due figli, aveva conosciuto Esturge sul socialnetwork Badoo: l’uomo si era finto malato terminale di cancro attirando inizialmente l’attenzione della donna che, una volta scoperta la verità, aveva cessato ogni contatto con il ragazzo eliminando anche il proprio profilo dal sito. Il francese, rifiutato dalla donna, aveva iniziato a mandare sms, mail e fino a 20 lettere al giorno alla donna minacciando di morte lei e i suoi figli e allegando alle missive foto di bare e croci o di donne maltrattate, minacciando il suo imminente arrivo in Italia per compiere il proprio proposito. Esturge tempestava di telefonate anche tutte le persone residenti nella stessa via della donna minacciando conoscenti e vicini di casa. Non solo: l’uomo aveva creato finti profili con il nome e la foto della donna su svariati siti di appuntamenti erotici indicando l’indirizzo della donna con la conseguenza di attirare sotto casa della stessa numerosi uomini in cerca di prestazioni sessuali. Esturge è stato recentemente sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a seguito della richiesta della Procura della Repubblica di Perugia di mandato di cattura internazionale, eseguito dalle autorità francesi. Tuttavia Esturge, ristretto ai domiciliari, è ancora in possesso di telefonino e computer e continua, nonostante la custodia cautelare, a minacciare di morte la donna ed i suoi figli.

Secondo gli inquirenti questo è il primo caso di cyberstalking internazionale: è indubbio, infatti, che l’attività di molestia e persecuzione sia stata compiuta prevalentemente utilizzando lo strumento informatico. Possiamo definire “cyberstalking” una condotta di stalking commessa mediante l’utilizzo della rete: lo stalker, mediante tale mezzo, pone in essere svariate condotte tali da molestare la propria vittima direttamente o indirettamente. Sono sempre più frequenti i casi di cronaca giudiziaria relativamente a tale fenomeno: vi è da considerare, infatti, che l’utilizzo della rete comporta l’immissione di numerosi dati personali che possono essere facilmente reperiti e utilizzati dallo stalker. Basti pensare ai socialnetwork, Facebook tra tutti: il mezzo telematico consente di celare la propria identità creando falsi profili; inoltre l’assenza “fisica” della vittima in alcuni casi è un fattore tale da aumentare la spregiudicatezza dell’attacco molesto. Come nel caso della donna perugina, l’ossessione può manifestarsi nei confronti di una persona che si conosce solo virtualmente: un fenomeno del tutto nuovo rispetto allo stalking tradizionale che colpisce invece persone note, in particolare nell’ambito familiare e affettivo.

Del caso di cronaca di Esturge colpiscono in particolare due fattori: innanzi tutto, la necessità di una collaborazione da parte delle forze di polizia a livello transnazionale al fine di arrestare condotte poste in essere anche a migliaia di km di distanza; in secondo luogo colpisce l’insufficienza delle misure cautelari “tradizionali” se è vero, come è vero, che all’uomo è stata lasciata la disponibilità del PC rendendo vano, allo stato, l’esecuzione di una misura custodiale affatto a tutela della vittima che continua a essere odiosamente molestata dallo stalker respinto (tra l’altro privato della propria libertà personale proprio “a causa” della stessa vittima).

Come difendersi, quindi, da queste condotte?

Innanzi tutto, è importante un uso consapevole del web, prestando attenzione alla propria privacy, evitando di pubblicare e diffondere i propri dati personali (soprattutto relativi ai luoghi di residenza e di lavoro) e avendo sempre la consapevolezza dell’impossibilità di essere certi dell’identità del soggetto ignoto.

Se si è vittima di condotte moleste di qualsiasi tipo rivolgersi alle Forze dell’Ordine e ad un avvocato che possa valutare il caso concreto e decidere quale azione intraprendere: la legge che ha introdotto il reato di stalking consente alla persona offesa, nei casi in cui è vittima di condotte persecutorie, di richiedere al Questore di ammonire il molestatore al fine di farlo desistere dal perpetrare ulteriori condotte adottando, se necessario, anche provvedimenti in materia di armi e munizioni (ad esempio revocando allo stalkers la licenza a detenere armi).

La violazione di tale diffida comporta la procedibilità immediata per il reato di atti persecutori con la possibilità da parte della Procura della Repubblica di sottoporre il prevenuto ad una misura cautelare; misura che, a differenza di quanto successo in Francia con Esturge, dovrebbe essere davvero in grado di impedire al molestatore di commettere condotte analoghe a quelle per le quali si procede.

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*Barbara Indovina è avvocato a Milano e docente a contratto  presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di “Informatica per Giurisprudenza”. E’ autrice del volume “Informatica per giurisprudenza”, Egea Tools, 2010. http://arraylaw.eu/it/barbara_indovina

 

Comments

  1. luigi

    Storia al quanto incerta questa!
    Esistono anche migliaia di denunce per stupro e quasi tutte sono false. In Spanga per esempio è diventato un serio problema giuridico! Poiché piu de 80% delle denunce per stupro risultano poi essere false. Come il caso della ragazza erasmus a Roma.
    Chi mi dice che anche le storie per stalking non lo possano essere altretanto?

    • Emilio Fabio Torsello

      E allora dubitiamo di tutto lo scibile.

  2. Giuseppe

    E’ sicuramente uno dei reati più fastidiosi, ma va messo in evidenza e ribadito che non solo le donne sono vittime di stalking e non solo gli uomini sono autori di questi atti. Anzi proprio gli uomini molestati da donne, sono quelli più reticenti a denunciare, col concreto rischio che questo diventi un vero e proprio fenomeno sommerso e pertanto invisibile agli organi preposti ed all’opinione pubblica

  3. barbara indovina

    in realtà si stima che il cyber stalking sia un reato commesso in maggior numero da donne. Forse è proprio la tipologia di offesa e la mancanza di contattodiretto con la vittima che spinge le donne ad una maggiore aggressività e quindi a palesare il proprio comportamento ossessivo mediante il mezzo informatico

  4. luigi

    No Emilio. Qui si parla di logica! Sapere andare per esclusione!

    • barbara indovina

      NOn è un processo. è un caso documentato (giornalisticamente) e certa è l’emissione di una misura cautelare, non una sentenza. NOn capisco l’obiezione sui finti stupri… Francamente non capisco il commento.